giovedì 10 marzo 2022

Ucraina

       Beati gli operatori di pace 

perché saranno chiamati figli di Dio (Matteo. 5, 9)



 Documento della Chiesa Ortodossa Italiana sulla Guerra in Ucraina 




Mentre il mondo è preoccupato per l’invasione dell’Ucraina da parte dell’Armata Russa ha destato sconcerto l’intervento di Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, che giustifica Putinn e la guerra da esso scatenata, ritenendola giusta, perché tesa a contrastare la deriva anticristiana dell’Occidente in mano alla lobby gay. Sono argomentazioni discutibili proprie di un potere che, succube di una dittatura, è costretto a compiacere il potere politico, né più né meno, di quello che fece il Patriarca Sergio che sostenne Stalin  e il governo sovietico nella seconda Guerra Mondiale. Premesso che  la guerra dovrebbe essere  l'extrema ratio (se sono falliti i mezzi pacifici di soluzione della controversia) per risolvere una controversia tra Stati in sé sovrani, quella scatenata in Ucraina  è carente sia di una "giusta causa" (iusta causa), che si ha  e non è condotta neppure nei "modi legittimi", commisurati al fine della guerra (debitus modus).

Inferre autem bella finitimis et in cetera inde procedere ac populos sibi non molestos sola regni cupiditate conterere et subdere, quid aliud quam grande latrocinium nominandum est? Come chiamare una guerra fatta contro popoli inoffensivi, per desiderio di nuocere, per sete di potere, per ingrandire un impero, per ottenere ricchezze e acquistare gloria, se non un brigantaggio in grande stile? Agostino d’Ippona

Come affermato nel Codice di Diritto Canonico  della Chiesa Ortodossa Italiana (Codex Canonum - approvato il 22 agosto 2019 con Bolla Apostolica "Codex Ecclesia Orthodoxa Italica" dal Santo Sinodo  - prot. N. 14/19): La Chiesa Ortodossa Italiana crede, che compito dei cristiani è: «Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18) e che occorre adoperarsi per essere “costruttori di pace” (Mt 5,9) rendendo Gloria a Dio ed adoperandosi per la “pace agli uomini di buona volontà” (LC 2,14) . Anche se l'aspirazione cristiana è alla Patria celeste (Gal 4,26) il cristiano ortodosso è rispettoso della Patria terrena, verso la quale, come ci ha insegnato il teologo Tommaso d'Aquino il cristiano deve mostrare rispetto (pietas), devozione (cultus) e ubbidienza (officium) ed adoperarsi, affinché la Nazione sia governata secondo gli insegnamenti divini “come in Cielo, così in terra” (MT 6,10). La Chiesa altresì fa proprio il motto mazziniano di “Dio -Patria - Famiglia" di una comunità ancorata a solide virtù civiche verso i compatrioti, verso la Patria e verso Dio. La Chiesa Ortodossa Italiana pur auspicando la Pace non proibisce ai suoi figli di partecipare ad azioni belliche, se si tratta della difesa del prossimo e del ristabilimento della giustizia calpestata. La guerra è allora considerata come un mezzo obbligato, anche se odioso.  Il patriottismo del cristiano ortodosso deve essere efficace. Esso si manifesta nella difesa della patria dal nemico, nel lavoro per il bene della patria, nella sollecitudine per l'organizzazione della vita del popolo, anche mediante la partecipazione al governo dello stato. Il cristiano è chiamato a custodire e a sviluppare la cultura nazionale e l'autocoscienza del popolo.  La Chiesa Ortodossa Italiana reputa giusta la guerra quando è l'unico modo per soccorrere fratelli perseguitati la cui vita è messa in pericolo da nemici della vera fede perché come ci ricorda San Cirillo: «Cristo Dio nostro, che ci ha comandato di pregare per coloro che ci offendono e di far loro del bene, ha detto anche che nessuno di noi in questa vita può dimostrare un amore più grande di colui che dà la sua anima – la sua vita – per i suoi amici (Gv 15,13). Ecco perché noi sopportiamo con magnanimità le offese causateci come persone singole, ma nella comunità ci difendiamo l'un l'altro e siamo disposti a dare la nostra vita in battaglia per il nostro prossimo, affinché voi, dopo aver fatto prigionieri i nostri concittadini, insieme con i corpi non facciate prigioniere anche le loro anime, costringendoli a rinnegare la loro fede e a compiere atti contro Dio. I nostri soldati cristiani con le armi in pugno proteggono la santa Chiesa, proteggono il sovrano, nella cui santa persona venerano l'immagine del potere del Re del cielo, proteggono la patria, con la cui distruzione inevitabilmente cadrà l'autorità nazionale e vacillerà la fede evangelica. Ecco i preziosi doveri per i quali fino all'ultima goccia di sangue i soldati devono combattere, e se essi moriranno sul campo di battaglia, la Chiesa li canonizzerà tra i santi martiri e i loro nomi saranno ricordati e invocati nelle preghiere davanti a Dio». La Chiesa Ortodossa Italiana giudica contrario ai precetti biblici (Esodo 23,32 - Non farai nessun patto con loro, né con i loro dei.) l'alleanza con Stati che discriminano o perseguitano i cristiani o finanziano il terrorismo internazionale ai danni dei credenti in fedi diverse dalle loro e che sia lecito e doveroso combattere con “giusta indignazione(La guerra deve essere condotta con «giusta indignazione», ma non con astio, avidità e concupiscenza  - 1Gv 2,16) ma con un atteggiamento umano verso i feriti e i prigionieri perché il cristiano non deve lasciarsi “vincere dal male” ma deve tentare a vincere “con il bene il male» ( «Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» - Rm 12,20-21) 

La Chiesa Ortodossa ha sempre reputato grave peccato la guerra di attacco, mentre considera come giusta e legittima la difesa armata. In Ucraina si sta svolgendo una guerra civile tra ortodossi, essendo la Chiesa Ortodossa Russa  la più grande realtà religiosa sia della Russia che dell’Ucraina. 

Questa guerra, a nostro parere non è assolutamente lecita perché priva di iusta causa, che al contrario possono rivendicare gli ucraini in quanto si trovano in una situazione di legittima difesa a fronte di una aggressione armata  al territorio e ai cittadini, compiuta da un altro Stato. Anche alla luce del  debitus modus la guerra può essere combattuta soltanto entro limiti ben precisi e in questa prospettiva, ogni distruzione delle case, delle infrastrutture, i bombardamenti sui civili inermi e la l’uso  sproporzionato della forza risultano indubbiamente   immorali e contrarie alla dottrina cristiana.

Mons. Filippo Ortenzi


Arcivescovo Metropolita della Chiesa Ortodossa Italiana

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venerdì 1 maggio 2020

Dispensa sul Matrimonio

Dispensa sul Matrimonio

E' stata inoltrata ai partecipanti al Corso di Liturgia Pastorale la Dispensa n. 16,
Il Matrimonio
-        Il Matrimonio (incoronazione)
-        Il Matrimonio nei Canoni della Chiesa Ortodossa Italiana
-        Il fidanzamento 
-        Cause di annullamento del matrimonio
-        Seconde e  terze nozze
-        Il Matrimonio Misto
-        I Testimoni
-        Rito del Fidanzamento
-        Rito del Matrimonio                                                                                                                                 
coloro che fossero interessati a partecipare al Corso possono iscriversi attraverso l'allegata domanda. 

dott. prof. mons. Filippo Ortenzi
 Rettore Accademia Ortodossa San Nicodemo L’Aghiorita
tel. +39 0621119875b – cell. +39 3917065512
email: accademia.ortodossa@gmail.com 
Sito Web: https://www.chiesa-ortodossa.com 
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venerdì 14 febbraio 2020

Corso di Diritto Canonico

Corso di Diritto Canonico

La nostra Chiesa ha organizzato un corso di Diritto Canonico riservato ai membri del clero, sia maggiore: sacerdoti e diaconi, che minore: lettori, accoliti, cantori, ipodiaconi della Chiesa Ortodossa Italiana, compreso quello proveniente da altre giurisdizioni ecclesiali (cattoliche, vetero-cattoliche, evangeliche od altre) che desiderano aderire alla nostra giurisdizione canonica.
Eccezionalmente il corso è aperto anche a laici laureati in materie giuridiche (Giurisprudenza, Scienze Giuridiche ecc.) che vogliono approfondire la dottrina ortodossa in materia matrimoniale, postulazione dei Santi ecc. per poter operare presso i Tribunali Diocesani e il Tribunale Nazionale Ecclesiastico della nostra Chiesa.
Si premette che detto corso non da alcun titolo di studio riconosciuto dal Miur ma ha unicamente valore interno alla Chiesa e permette di ottenere una attestazione di Patrono Giudiziale presso i nostri Tribunali Ecclesiastici e di postulatore per le cause di glorificazione dei Santi.
Alla fine del corso verrà rilasciato:
- Attestato di Patrono Giudiziale presso i Tribunali Ecclesiastici della nostra Chiesa.
- Diploma di partecipazione al Corso di Diritto Canonico della Chiesa Ortodossa Italiana.
Chi lo vorrà inoltre potrà essere ordinato Lettore (ordine minore del Clero che permette nella Divine Liturgie di effettuare la Letture dell’Apostolos e collabora con la parrocchia quale catechista)
Requisiti per accedere al Corso di Diritto Canonico:
- Avere un’età di almeno 25 anni;
- Avere almeno un Diploma di Laurea oppuruna ordinazione a Ipodiacono o Lettore; o essere stato ordinato Diacono, Lettore o Ipodiacono presso altre giurisdizioni ecclesiali;
- sia uomo di fede, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione;
- sia irreprensibile e goda di buona reputazione;
- se sposato sia un buon marito e padre di famiglia, con figli credenti e che non possono essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati;
Abbia effettuato un contributo volontario a favore della Chiesa Ortodossa Italiana sul Conto Corrente Bancario:
UNICREDIT BANCA - C.C.B. 103887904
intestato a Chiesa Ortodossa Italiana
IBAN: IT59H0200805218000103887904
Oggetto: Contributo Corso Diritto Canonico.
le persone che non hanno reddito o sono in difficoltà economiche offrano quello che possono.
Il contributo è richiesto per permetterci di stampare il materiale didattico ed i libri per la liturgia da fornire ai partecipanti al corso.
Accademia Ortodossa San Nicodemo l’Aghiorita
Ente di Formazione Teologica previsto dal Canone n. 41 del Codex Canonum della Chiesa Ortodossa Italiana - C.F. 93053400045 – Tel. +39 3917065512
Email: accademia.ortodossa@gmail.com

venerdì 17 gennaio 2020

Sant'Antonio, patrono degli animali

Sant'Antonio, patrono degli animali
Sant'Antonio il Grande, più noto in Italia come Sant'Antonio Abate è un Santo Ortodosso egiziano (copto) venerato, oltreché dalle Chiese Ortodosse, anche da quella Cattolica e da quelle evangeliche. Nato a Coma (odierna Qumans) il 12 gennaio 251 è stato il fondatore del monachesimo eremitico ed il primo e più grande dei Padri del Deserto. Ed è nel deserto della Tebaide (Alto Egitto) che il Santo è morto, il 17 gennaio 356, alla veneranda età di 105 anni. Nell'iconografia il Santo è spesso raffigurato con il bastone da pellegrino con croce a tau,  un campanello ed un maiale. Ed è propri la raffigurazione grafica di Sant'Antonio con il maiale che ha fatto si che questo Santo, mistico e taumaturgo, assurgesse quale patrono dei salumieri e dei macellai prima e degli animali domestici poi. 
Di Sant'Antonio ci sono stati tramandati numerosi detti, ne pubblichiamo alcuni:
- "è dal prossimo che ci vengono la vita e la morte. Perché se guadagniamo il fratello, è Dio che guadagniamo; e se scandalizziamo il fratello è contro Dio che pecchiamo"
- "siamo grati al medico anche per il medicamento doloroso; di fronte al patire dobbiamo esser grati a Dio; qualunque cosa accada  è per il nostro bene"
- "Colui che batte un blocco di ferro, prima pensa a quel che vuole farne: se una falce, o una scure. E anche noi dobbiamo sapere a quale virtù tendiamo, se non vogliamo faticare invano"
Un tale chiese a padre Antonio: "che debbo fare per piacere a Dio?". E l'anziano gli rispose: "Fà quello che ti comando: dovunque tu vada abbi sempre Dio davanti agli occhi; qualunque cosa tu faccia o dica, basati sulla testimonianza delle Sante Scritture; in qualsiasi luogo abiti, non andartene presto. Osserva questi tre precetti e sarai salvo"
- Il padre Pambone chiese al padre Antonio: "Che debbo fare?". L'anziano gli dice: "Non confidare nella tua giustizia, non darti cura di ciò che passa e sii continente nella lingua e nel ventre"
- " ... ..."


mons. Filippo e mons. Antonio mentre effettuano la benedizione degli animali in un Centro Ippico

La Chiesa Ortodossa Italiana ha un'associazione ecclesiale, L'Arca di Sant'Antonio Abate, diretta dalla signora Lorella Latini, lettore della nostra Chiesa attiva soprattutto nella difesa dei cani e l'Associazione Nuova Posizione della quale è presidente il sig. Nicola Corrado e vice Presidente, nonché guida spirituale mons. Filippo Ortenzi che gestisce alcuni gattili nel Comune di Roma, specie nel quartiere della Magliana, che si occupano di difesa degli animali e sono devoti del Santo.
La festa del Santo è celebrata il giorno 17 febbraio dove, soprattutto nei paesi di campagna è in uso fare dei falò (fuoco di Sant'Antonio) ed effettuare la benedizione degli animali.

Mons. Filippo Ortenzi, Arcivescovo della Chiesa Ortodossa Italiana

mercoledì 13 febbraio 2019

Nuova Posizione Associazione culturale, di promozione sociale, civile e di volontariato+


Nuova Posizione
Associazione culturale, di promozione sociale, civile e di volontariato+

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo  1 - E’ costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91,  dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 383/2000  l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: ” Nuova Posizione – associazione culturale, di promozione sociale, civile e di volontariato".  L’associazione persegue finalità d’interesse culturale, sociale, e socio-assistenziale, di aggregazione fra i popoli, che agevola il dialogo e la collaborazione tra le varie associazioni/organizzazioni etc. sia  pubbliche che private, che proteggono le genti, i popoli, i perseguitati senza pregiudizi a livello mondiale, senza scopo di lucro ai sensi del D.L. 460/97. L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Articolo  2 - L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo  e non persegue finalità di lucro. Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà, dignità degli associati stessi, favorendo soprattutto iniziative rivolte alle pari opportunità, alla promozione della persona umana e allo scambio interculturale.
Il  primo  obiettivo  dell’Associazione è quello di essere un punto di incontro per tutti i Soci  che  intendono  perseguire  le  finalità  Statutarie.
Per il raggiungimento dei suoi fini, potrà intraprendere varie attività e in particolare iniziative a tutela e difesa dei diritti degli utenti consumatori, di volontariato, protezione civile e promozione sociale.
L’Associazione potrà svolgere o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,  volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112. L’Associazione per la preparazione dei volontari potrà svolgere attività di formazione e addestramento, nella stesse materie.  
                                       

Attività Culturali

Convegni, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci. Corsi didattici di formazione ed aggiornamento in madrelingua e lingua straniera per favorire l’integrazione fra i popoli.

Attività di Volontariato
Assistenza sanitaria, invalidi, anziani e handicap; raccolta  fondi e donazioni di vario tipo (indumenti usati, denaro,  generi di prima necessità ecc.) a favore delle persone o organizzazioni  che ne hanno bisogno; Beneficenza ecc.
Attività di Intrattenimento e ricreative

Iniziative e laboratori musicali e teatrali, trattenimenti danzanti, spettacoli teatrali e di cabaret. Giochi di società ed abilità mentale, cene sociali, turismo sociale.

Attività ambientalista

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
 
Attività di difesa degli animaliste

Protezione e difesa degli animali, da maltrattamenti e abbandono. Anche attraverso l’allestimento di rifugi (canili, gattili …)  idonei per il loro ricovero, custodia, alimentazione e cure mediche, curandone l'istituzione e la gestione anche in convenzione.

Attività Sportive e Tempo Libero

Organizzare e promuovere ogni attività sportiva atta a favorire le esigenze di svago e di benessere fisico dei soci.

Attività di Acquisto Solidale

L’Associazione, al suo interno potrà costituire un Gruppo di Acquisto Solidale al fine di poter venire incontro alle esigenze economiche degli associati attraverso l’acquisto all’ingrosso di prodotti di generi alimentari o di uso comune, o convenzioni con sconti e ridistribuzione tra gli stessi. Il gruppo deciderà di promuovere il concetto di solidarietà favorendo nella  scelta  dei produttori quelli i cui criteri saranno indicati dal Comitato direttivo.

Volontari di strada e della sicurezza

In accordo con gli Enti Locali e le forze di pubblica sicurezza, l’Associazione può collaborare  attraverso propri volontari non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale così come stabilito dal D.L. Cdm del 20 febbraio 2009 in merito all’utilizzo di Volontari per la Sicurezza.   
                                            
Tutela dei diritti degli utenti consumatori ed assistenza legale

Promuovere la difesa dei diritti degli utenti consumatori e l'assistenza legale agli iscritti e il gratuito patrocinio alle persone indigenti, o di chi ne ha diritto e titolo.

Attività di Protezione Civile

Svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

Attività Editoriali

Pubblicazione di una rivista, di un bollettino e/o di libri, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, di studi e ricerche/approfondimenti

L’Associazione potrà organizzare, nell’ambito delle propria sede ed esclusivamente a favore degli associati, servizi accessori quali l’attività di mescita interna e il servizio di mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 148, Titolo Secondo, Cap. III, comma 3-5-8 (ex art.111).per le associazioni di promozione sociale.

I SOCI

Articolo  3 - Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire esclusivamente le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Articolo  4 - Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

Articolo 5 - L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, con la osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare l’ammissione definitiva entro 30 giorni.
Nel caso la domanda venga rigettata, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile e sentito l’interessato.
I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo  6 - I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo  7 - Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto o espulsione.
Il  socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato dell’Assemblea dei Soci, sentite le ragioni dell’interessato.
É da ritenersi grave motivo di espulsione qualora il socio:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;
2) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e oltre ai termini notificati a firma del Presidente con lettera raccomandata all’indirizzo del socio moroso, come indicato nel Libro Soci.
Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui all’articolo 24 del Codice Civile.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Articolo 9 – Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute,  ove deliberato dagli organi sociali.
Inoltre per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

Articolo 10 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
Articolo 11 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Essa: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei membri, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 16;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione del socio) del presente statuto.

Articolo 12 - L'Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
-  allorché ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

Articolo 13 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono regolamentate dall’articolo 21 del Codice Civile. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.14. La seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Articolo 15 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci e resta in carica cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2) approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
3) compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
4) fissare le quote sociali;
5) formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
6) deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
7) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

Articolo 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione appositamente convocata.

IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 21 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dalle somme versate dai soci;
4) da fondo di riserva.
Nei casi di scioglimento, estinzione o cessazione dell’Associazione si farà riferimento, per quanto concerne la devoluzione del patrimonio sociale, a quanto contemplato all’Art. 26.

Articolo 22 - Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 23 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 aprile dell'anno successivo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate all’eventuale regolamento di cui all’articolo 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 24 - Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l’ammodernamento delle attrezzature e l’acquisto di nuovi impianti e strutture.
E’ fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 25 - Le attività dell’associazione sono finanziate da:
1) le quote sociali;
2) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;
3) gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria;
4) le donazioni e i contributi pubblici e privati;
5) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dall’associazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
6) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 26 - La durata dell’associazione è illimitata. L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice prevista dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento, cessazione ed estinzione. Verificatosi lo scioglimento il patrimonio sociale dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale o, in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Articolo 27 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.

Ucraina

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