Associazione culturale, di promozione
sociale, civile e di volontariato+
STATUTO
COSTITUZIONE
E SCOPI
Articolo 1 - E’ costituita fra i presenti, ai
sensi della legge 266/91,
dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile, della Legge 383/2000
l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: ”
Nuova Posizione – associazione culturale, di promozione sociale, civile e di
volontariato". L’associazione
persegue finalità d’interesse culturale, sociale, e socio-assistenziale, di
aggregazione fra i popoli, che agevola il dialogo e la collaborazione tra le
varie associazioni/organizzazioni etc. sia
pubbliche che private, che proteggono le genti, i popoli, i perseguitati
senza pregiudizi a livello mondiale, senza scopo di lucro ai sensi del D.L.
460/97. L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le
proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
Articolo 2 - L’associazione
si ispira ai principi del libero associazionismo e non persegue finalità di
lucro. Ha il compito fondamentale di
promuovere e gestire attività di utilità sociale a favore di associati o di
terzi nel pieno rispetto della libertà, dignità degli associati stessi,
favorendo soprattutto iniziative rivolte alle pari opportunità, alla promozione
della persona umana e allo scambio interculturale.
Il primo
obiettivo dell’Associazione è
quello di essere un punto di incontro per tutti i Soci che
intendono perseguire le
finalità Statutarie.
Per il raggiungimento dei suoi
fini, potrà intraprendere varie attività e in particolare iniziative a tutela e
difesa dei diritti degli utenti consumatori, di volontariato, protezione civile
e promozione sociale.
L’Associazione
potrà svolgere o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti, attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n.225,
di competenza statale ai sensi dell'articolo
107 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n.112. L’Associazione per la preparazione dei volontari potrà
svolgere attività di formazione e addestramento, nella stesse materie.
Attività
Culturali
Convegni, conferenze,
dibattiti, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse
per i Soci. Corsi didattici di formazione ed aggiornamento in madrelingua e
lingua straniera per favorire l’integrazione fra i popoli.
Attività di
Volontariato
Assistenza
sanitaria, invalidi, anziani e handicap; raccolta fondi e donazioni di vario tipo (indumenti
usati, denaro, generi di prima necessità
ecc.) a favore delle persone o organizzazioni
che ne hanno bisogno; Beneficenza ecc.
Attività di
Intrattenimento e ricreative
Iniziative e laboratori
musicali e teatrali, trattenimenti danzanti, spettacoli teatrali e di cabaret.
Giochi di società ed abilità mentale, cene sociali, turismo sociale.
Attività
ambientalista
Tutela
del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Attività di difesa degli animaliste
Protezione
e difesa degli animali, da maltrattamenti e abbandono. Anche attraverso
l’allestimento di rifugi (canili, gattili …)
idonei per il loro ricovero, custodia, alimentazione e cure mediche,
curandone l'istituzione e la gestione anche in convenzione.
Attività
Sportive e Tempo Libero
Organizzare e promuovere ogni
attività sportiva atta a favorire le esigenze di svago e di benessere fisico
dei soci.
Attività di
Acquisto Solidale
L’Associazione, al suo interno
potrà costituire un Gruppo di Acquisto
Solidale al fine di poter venire incontro alle esigenze economiche degli
associati attraverso l’acquisto all’ingrosso di prodotti di generi alimentari o
di uso comune, o convenzioni con sconti e ridistribuzione tra gli stessi. Il
gruppo deciderà di promuovere il concetto di solidarietà favorendo nella scelta
dei produttori quelli i cui criteri saranno indicati dal Comitato
direttivo.
Volontari di strada e della sicurezza
In accordo con gli Enti Locali
e le forze di pubblica sicurezza, l’Associazione può
collaborare attraverso propri volontari
non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle
Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale così come stabilito dal D.L. Cdm del 20 febbraio 2009 in merito all’utilizzo di Volontari per la
Sicurezza.
Tutela dei diritti degli utenti consumatori
ed assistenza legale
Promuovere la difesa dei
diritti degli utenti consumatori e l'assistenza legale agli iscritti e il
gratuito patrocinio alle persone indigenti, o di chi ne ha diritto e titolo.
Attività di
Protezione Civile
Svolgere e promuovere attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi
o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.
Attività
Editoriali
Pubblicazione di una rivista,
di un bollettino e/o di libri, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, di studi e
ricerche/approfondimenti
L’Associazione potrà
organizzare, nell’ambito delle propria sede ed esclusivamente a favore degli
associati, servizi accessori quali l’attività di mescita interna e il servizio
di mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 148, Titolo Secondo, Cap. III, comma 3-5-8 (ex art.111).per
le associazioni di promozione sociale.
I
SOCI
Articolo 3 -
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a
realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero
dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire esclusivamente le
persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e
che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno
diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette
dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
Articolo 4 - Compongono
l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il
versamento delle quote sociali.
Articolo 5 - L’ammissione
a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del
richiedente, con la osservanza delle seguenti modalità:
1)
indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale
e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2)
dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi
sociali;
3)
pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà
diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. E’ compito del Consiglio
Direttivo ratificare l’ammissione definitiva entro 30 giorni.
Nel caso la domanda venga
rigettata, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, che giudica in
modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile e sentito
l’interessato.
I
nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera,
anche meccanografica.
Articolo 6 - I
soci sono tenuti:
-
al pagamento delle quote sociali;
-
alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
Articolo 7 - Si
decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto o
espulsione.
Il socio può essere espulso esclusivamente per
gravi motivi, con provvedimento motivato dell’Assemblea dei Soci, sentite le
ragioni dell’interessato.
É
da ritenersi grave motivo di espulsione qualora il socio:
1)
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o
alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo,
danni morali o materiali all’associazione in modo tale da ostacolarne il
raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;
2)
si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e
oltre ai termini notificati a firma del Presidente con lettera raccomandata
all’indirizzo del socio moroso, come indicato nel Libro Soci.
Avverso
il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui
all’articolo 24 del Codice Civile.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
8 - Gli organi dell’associazione sono
democraticamente elettivi. Essi sono:
l’Assemblea
dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Articolo
9 – Le cariche sociali sono prestate
a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso
delle relative spese realmente sostenute,
ove deliberato dagli organi sociali.
Inoltre
per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari
all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo
l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti
leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di
lucro.
Articolo 10 – L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono
essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno
20 (venti) giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella
bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica
specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del
giorno in discussione.
Articolo
11 - L'Assemblea Ordinaria viene
convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno
successivo, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è
facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il
predetto termine.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
-
approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
-
elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei
membri, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 16;
-
delibera sulle modifiche statutarie;
-
sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione
del socio) del presente statuto.
Articolo
12 - L'Assemblea Straordinaria è
convocata:
-
tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta motivata
almeno la metà più uno dei soci.
L'Assemblea
dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.
Articolo
13 – Le deliberazioni dell’Assemblea
sono regolamentate dall’articolo 21 del
Codice Civile. In prima
convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In
seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni
poste all'ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.14. La
seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Ciascun socio
maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere
rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono
ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio
che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni
avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
Articolo
14 - Per deliberare sulle modifiche
da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei
soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
Articolo
15 - L'Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo
delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro
dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.
Articolo
16 - Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di
cinque ad un massimo di nove consiglieri
eletti fra i soci e resta in carica cinque anni. I membri del Consiglio
Direttivo sono rieleggibili.
Articolo
17 - Il Consiglio Direttivo elegge
nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario e fissa le
responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E'
riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri
dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato
più votato.
Articolo
18 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei
consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal
Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del
Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato,
nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo
19 - Compiti del Consiglio Direttivo
sono:
1)
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2)
approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
3)
compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre
all'Assemblea dei Soci;
4)
fissare le quote sociali;
5)
formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci;
6)
deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e
la espulsione dei soci;
7)
favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Articolo
20 - Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di
ogni genere inerenti all'attività sociale. E' sua cura redigere il bilancio
d'esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria
amministrazione spettano al Vice-Presidente. Il Presidente decade con la
decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di
socio e per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione
appositamente convocata.
IL
PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO
Articolo
21 - Il patrimonio sociale è
indivisibile ed è costituito:
1)
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
2)
dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3)
dalle somme versate dai soci;
4)
da fondo di riserva.
Nei
casi di scioglimento, estinzione o cessazione dell’Associazione si farà
riferimento, per quanto concerne la devoluzione del patrimonio sociale, a
quanto contemplato all’Art. 26.
Articolo
22 - Le somme versate a titolo di
quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo
23 - Il bilancio comprende
l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'Assemblea entro il 31 aprile dell'anno successivo, salvo quanto
previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del
bilancio sono demandate all’eventuale regolamento di cui all’articolo 27 del
presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.
Articolo
24 - Il residuo attivo di bilancio
dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente
previste, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva o
l’ammodernamento delle attrezzature e l’acquisto di nuovi impianti e strutture.
E’
fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge.
Articolo
25 - Le attività dell’associazione
sono finanziate da:
1)
le quote sociali;
2)
gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;
3)
gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o
sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria;
4)
le donazioni e i contributi pubblici e privati;
5)
gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci, ivi
compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività
organizzate dall’associazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici;
6)
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.
DURATA
E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
26 - La durata dell’associazione è
illimitata. L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice prevista
dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento, cessazione ed
estinzione. Verificatosi lo scioglimento il patrimonio sociale dedotte le
passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale o, in alternativa,
sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità
assistenziali, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’Assemblea nomina
uno o più liquidatori.
IL
REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO
Articolo
27 - Particolari norme di
funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con
un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo
con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Articolo
28 - Per tutto quanto non
espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed
ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.